Art. 162
(Piano d'azione nazionale sugli «acquisti verdi»).

      1. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nonché della valorizzazione delle esigenze di tutela ambientale anche tramite gli acquisti della pubblica amministrazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto delle indicazioni

 

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formulate in proposito dalla Commissione europea nell'ambito della Politica integrata di prodotto, adotta, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, il Piano d'azione nazionale sugli «acquisti verdi» da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.